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di Rosanna Frati
Il collega o addirittura il capo possono prendere di mira le donne con cui lavorano. Se scattano le denunce, comincia una lunga battaglia legale dall’esito incerto. Ecco le mosse da non sbagliare.
Il datore di lavoro comincia a importunare Marta, nome di fantasia di una 25enne genovese. Prima le fa complimenti audaci, poi le chiede di vestirsi con minigonna e calze a rete (che si offre di comprarle). Lei acconsente. Capisce che il gioco sta prendendo una brutta piega solo quando il principale allunga le mani e la palpeggia.
Marta denuncia il fatto ai carabinieri e la vicenda finisce in tribunale. Ma il pubblico ministero, dopo avere valutato la situazione, decide di archiviare il caso, sollevando qualche dubbio e molte polemiche.
Perché quando si parla di molestie ci si infila in un labritinto giuridico?
Lo chiediamo a Patrizio Nicolò, avvocato penalista di Milano.
«Il pubblico ministero avrà forse considerato che il comportamento della ragazza, dettato probabilmente dall’ingenuità o dal timore di perdere il posto, abbia indotto il datore di lavoro a pensare che lei fosse consenziente», spiega l’avvocato Nicolò.
Ma per prevenire eventuali molestie sessuali sul posto di lavoro bisogna essere molto esplicite nel dire di no?
«Certo, la chiarezza è fondamentale. Ma è bene anche segnalare per iscritto ai propri superiori il comportamento scorretto del collega. II datore di lavoro potrà così richiamare o allontanare la persona che crea fastidio o disagio». E sottolinea: «Va detto che in Italia non esiste una legge specifica che riconosca come reato le molestie sessuali sul lavoro. Nel disegno di legge sulla tutela delle vittime di violenza (che deve ancora essere approvato dal Parlamento), è prevista la punizione degli atti persecutori, tra i quali si annoverano anche le molestie sessuali».
Attualmente la legge come tutela le vittime?
«Se le molestie si spingono fino al contatto fisico, rientrano nel reato di violenza sessuale che riguarda non soltanto lo stupro, ma qualsiasi atto sessuale imposto contro la volontà dell’altra persona: dal palpeggiamento al tentativo di baciare. La differenza sta nella pena. Nel caso di violenza sessuale, va da 5 a 10 anni di reclusione, mentre per fatti di minore gravità può essere ridotta fino a due terzi. Quando, invece, le molestie sono verbali oppure si esprimono in altro modo ma senza contatto fisico, rientrano nel reato di violenza privata, che prevede fino a quattro anni di carcere. In tutti i casi, occorre presentare una denuncia o una querela contro il molestatore».
Chi ha subìto le molestie, quanto tempo ha per presentare la denuncia?
«Tre mesi se si tratta di violenza privata, sei mesi per i casi di violenza sessuale. Nella denuncia bisogna indicare eventuali testimoni e altre persone che sono state vittime dello stesso comportamento. Sarà poi la procura a svolgere le indagini, a stabilire se ci sono ulteriori prove e se rinviare a giudizio il molestatore».
Quando l’autore delle molestie è il datore di lavoro, denunciarlo non significa rischiare di perdere il posto?
«Dipende. Ma con l’ausilio di un avvocato esperto di diritto del lavoro, il licenziamento può essere impugnato. Non solo: si può anche richiedere il risarcimento dei danni. Così l’autore delle molestie, in tribunale si troverà ad affrontare due procedimenti, uno penale e uno civile».
lavoro, legge, molestie
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